Corte d’Appello di Venezia, 13 settembre 2022, n. 1922, Pres. Taglialatela, Est. Zanon

Conto corrente – onere produzione estratti conto – conti scalari – eccezione prescrizione rimesse

“Solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire – attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse – alla esatta determinazione dell’eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto. Infatti, per la determinazione del saldo del conto non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo.

(…)

Il mancato assolvimento, da parte dell’attrice, del proprio onus probandi, ha quindi inficiato anche la possibilità di valutare adeguatamente l’eccezione di prescrizione correttamente sollevata dalla Banca.

Posto che sulla base della sola documentazione prodotta dall’attrice non sarebbe stato possibile procedere ad un’analisi dell’impatto della prescrizione (gli scalari non offrono l’indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni, che, invece, risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle operazioni poste in atto) va comunque rilevato che il conto in questione è passato in attivo nel secondo trimestre del 2003, rimando in attivo sino al 31 dicembre 2004, con la conseguenza che agli accrediti che hanno determinato il passaggio in attivo va riconosciuta la natura di pagamenti.”

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