Tribunale di Cuneo, 1° luglio 2022, n. 633, Est. Ciampa

Conto corrente – saldi di raccordo – accertamento negativo dell’effettivo dare-avere – prescrizione – diritto alla rettifica del conto corrente

“(…) in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, il giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti, mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate, purché tale incompletezza non alteri significativamente i risultati contabili dell’esame tecnico.

(…)

Rispetto a tale ultimo rapporto – ancora in essere – invece, l’eccezione di prescrizione deve ritenersi logicamente incompatibile con l’azione svolta (accertamento negativo dell’effettivo dare-avere).
Giova a tal fine richiamare il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale (con specifico riferimento all’eccezione di prescrizione del diritto alla rettifica del conto corrente ai sensi dell’art. 1827 c.c., comma 2) ha chiarito che: “In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un’annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l’annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell’annotazione stessa, essendo quest’ultima null’altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”.

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