Tribunale di Firenze, 21 aprile 2022, n. 1160, Est. Castagnini

Conto corrente – domanda accertamento saldo – produzione parziale estratti conto – usura originaria con modifica ex art. 118 TUB – prova ammontare affidamento

“(…), al fine di garantire i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, il giudicante ritiene ammissibile, entro i termini della prima memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c., la proposizione della domanda di ripetizione qualora entro tale termine- sia intervenuta la chiusura del conto corrente (…)

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La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.

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Nell’ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l’art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.

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E’ invece ammissibile la prova indiretta dell’affidamento purché idonea a dimostrare gli elementi essenziali del fido, ivi inclusa la misura dell’affidamento. In tal caso, risulta fuorviante l’espressione ‘fido di fatto’, in relazione alla quale parte della giurisprudenza anche di legittimità ha mostrato qualche perplessità, ma si può parlare di ‘fido diversamente provato’ o ‘fido da estratto conto’ (in questo senso Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 11/02/2021, n. 214).”

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