Corte d’Appello di Torino, 19 luglio 2022, n. 824, Pres. Cortese, Rel. Macagno

Conto corrente – onere prova – valore estratti conto scalari – distinzione natura rimesse

“(…) l’onere di comprovare la natura ripristinatoria delle rimesse operate, nel periodo attenzionato, non può adempiere a siffatto onere avvalendosi dei soli estratti conto scalari, che non permettono di accertare la natura solutoria (o ripristinatoria) dei movimenti da analizzare. Invero, gli estratti conto a scalare costituiscono solo una parte dell’estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi, e non consente di individuare le singole operazioni che abbiano determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco di tempo considerato, che, per contro, è operazione possibile unicamente per il tramite degli estratti conto completi del rapporto.”

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