Tribunale di Venezia, 24 giugno 2022, n. 1220, Pres. Est. Guzzo

Banche popolari venete – erogazione finanziamento – acquisti azioni – prova collegamento

“Nel caso di specie come già esposto non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato “in autonomia” dal cliente per acquisti azionari propri del finanziatore ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento, o la concessione al cliente di operare “a debito” è addirittura effettuata intenzionalmente dalla Banca proprio allo scopo di finanziare l’acquisto/sottoscrizione delle azioni/titoli della stessa banca finanziatrice, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che “obiettivamente” proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da normativa imperativa: di qui la nullità negoziale.”

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