Tribunale di Avezzano, 23 giugno 2022, n. 199, Est. Contestabile

Contratti bancari – legittimazione attiva cessionaria credito – onere prova – revoca decreto

“Facendo applicazione dei condivisibili principi sopra richiamati ed in special modo quelli espressi dalle SS.UU Civili della S.C. con la più volte citata sentenza n. 2951/2016, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato in sede monitoria, laddove non necessita di una prova rigorosa ma appunto sommaria, sarebbe spettato a provare compiutamente ex art. 2697 cc, la propria legittimazione attiva, quantomeno in questa fase, cosa che non ha fatto. Dal che consegue indubbio che non ha documentalmente dimostrato in maniera circostanziata l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa (…) In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l’opposizione è fondata e pertanto il decreto ingiuntivo n. 29/2017 deve essere revocato e rigettata la domanda proposta dall’opposta.”

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