Tribunale di Torino, 10 maggio 2022, n. 2012, Est. La Manna

Conto corrente – pattuizione anatocismo post 2000 – saldo banca – saldo rettificato – rimesse solutorie conto anticipi

“In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l’1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.”

(…)

“In conclusione, quindi, deve essere confermato l’orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.

Ciò premesso si evidenzia la correttezza della valutazione operata dal CTU secondo cui per i conti anticipi le rimesse devono essere considerate interamente come solutorie, in quanto il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento senza che possa avere rilevanza la data di chiusura del conto atteso che per il tramite dell’incasso dal terzo o per il tramite delle disponibilità di c/c, si verifica la chiusura della singola operazione creditizia e un pagamento in senso tecnico del debito a differenza di quanto avviene nella nomale operatività del fido per cassa per cui la natura solutoria della rimessa è coerente con i principi espressi dalle SU sopra citate.”

(…)

“In assenza di prova circa l’ammontare del fido accordato, pertanto, le rimesse devono essere considerate come solutorie.”

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