Tribunale di Bologna, 3 giugno 2022, Est. Donati

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – titolarità credito – legittimazione attiva cessionaria

“(…) il sottoscritto ritiene di dover aderire alla orientamento ormai maggioritario che afferma come la pubblicazione sulla Gazzetta non attenga al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; tantomeno ha valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto, non facendo “parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” (Cass. 5617/2020). In caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all’esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco (…)”.

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