Tribunale di Pordenone, 8 giugno 2022, n. 362

Contratti bancari – cartolarizzazione crediti – cessione crediti in blocco – oneri probatori

“Occorre precisare come, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, perché sia provata l’effettiva titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria l’art. 58 TUB ai commi 2 e 4, applicabile al caso di specie in forza del richiamo di cui all’art. 4 comma I legge n. 130/1999, siano necessari due adempimenti cumulativi: la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione della cessione presso il registro delle imprese; (…) La pubblicazione dell’avviso di (una) cessione sulla Gazzetta Ufficiale è, in conclusione, insufficiente a provare la titolarità del(lo specifico) credito in capo all’istante (cfr. ancora Cass., sez. III, sent. n. 22268/2018).”

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