Corte d’Appello di Ancona, 15 aprile 2022, n. 502

Conto corrente – contratto apertura – monofirma – nullità – restituzione somme corrisposte

“Il difetto di prova della consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto ed il difetto di prova del perfezionamento in forma scritta del contratto, comportano l’invalidità del rapporto a norma dell’art. 117 T.U.B., dovendosi di conseguenza espungere dal calcolo del saldo finale tutti gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, cms e spese. (…) La nullità integrale del contratto (per assenza di forma scritta) comporta il ricalcolo del saldo senza applicazione di alcun interesse debitore, neanche sostitutivo (tassi BOT), che va invero applicato nel diverso caso in cui v’è contratto scritto ma manchi la pattuizione del tasso di interesse o il tasso pattuito violi i commi 4 e 6 dell’art. 117 TUB, o sia indeterminato ed indeterminabile.”

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