Cassazione Civile, 31 maggio 2022, n. 17518, Pres. Manna, Rel. Fortunato

Prodotti finanziari illiquidi – disciplina pricing – sanzioni Consob – carenze procedurali banca

“La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e l’avvenuta loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un’operazione con valenza meramente interna, ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva.
L’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l’adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario, in applicazione della normazione primaria, essendo incensurabile la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello secondo cui la Comunicazione della Consob DIN/9019104 del 2.3.2009 (nella parte in cui stabiliva che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, era applicabile anche ai prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari chiamati ad operare in contropartita diretta con la clientela), aveva valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non esistente, come invece assume parte ricorrente.”

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