Tribunale di Pescara, 3 maggio 2022, n. 640, Est. Ria

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – pubblicazione G.U. – iscrizione registro imprese

“La contestazione, in questo senso, coglie segno atteso che, ragionando in base agli enunciati principi, l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non puo’ da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito. Gli adempimenti prescritti dall’art. 58 TUB – ovvero pubblicita’ in Gazzetta Ufficiale ed iscrizione su Registro delle imprese – costituiscono infatti entrambi indispensabili requisiti rispondenti, per un verso, ad esigenze di conoscibilita’ del credito da parte del debitore ceduto (permettendo a questi di conoscere i fatti modificativi relativi al suo rapporto contrattuale ed eventualmente opporsi alla cessione del credito) e, per altro verso, di certezza del rapporto creditizio come rientrante tra quelli oggetto di cessione “in blocco” (l’iscrizione nel Registro delle Imprese dei singoli crediti varrebbe a fornire indicazioni precise con riferimento ad ognuno di essi).”

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