Tribunale di Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, Est. Picci

Fideiussioni omnibus vs specifica – normativa antitrust – nullità parziale – applicabilità Sez. Un. 41994/2021

“Anche qualora si volesse applicare il citato pronunciamento nomofilattico al caso in oggetto, occorre evidenziare che la parte attrice eccepisce la nullità dell’intera fideiussione, in specie della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., sicché spetterebbe alla medesima parte l’onere di dimostrare la diversa volontà, sulla scorta della quale non avrebbe sottoscritto il contratto fideiussorio senza le clausole sopra richiamate. D’altronde, trattandosi di fideiussione specifica, non è automatica la declaratoria di nullità parziale delle clausole restrittive della concorrenza – nn. 2, 6, 8 – come invece avviene nelle fideiussioni omnibus.
(…) Seppure si volesse estendere la tutela del rimedio caducatorio alle singole clausole anticoncorrenziali riprodotte nella fideiussione specifica, la parte attrice opponente avrebbe dovuto assolvere ad un onere probatorio più consistente, quantomeno dimostrando l’usuale utilizzo da un novero di istituti bancari dello stesso schema di fideiussione che, perciò, si rivela il risultato di una prassi uniforme, dunque, frutto di intese anticoncorrenziali a monte (…)”.

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