Tribunale di Genova, 28 gennaio 2022, n. 206

Contratti acquisto sottoscrizione titoli – intermediazione finanziaria – violazione obblighi informativi

“Segnatamente in merito, è fatto obbligo per l’intermediario (art. 21 T.U.F.) di comunicare al cliente sia la sussistenza di un conflitto di interesse, che la sua natura ed estensione, senza potersi far ricorso a mere clausole di stile prive di concretezza (sul punto cfr. Corte di Appello di Milano, 26 maggio 2011; Cass., sez. I, 21 aprile 2016).
La violazione di tale obbligo di astensione, in mancanza di comunicazione del conflitto di interesse, oltre a quello di corretta informazione dei rischi dell’investimento non dà luogo a nullità del contratto (cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725), ma comporta grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione delle varie operazioni di acquisto.”

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