Tribunale di Trapani, 6 aprile 2022, Est. Stocco

Fideiussioni – schema ABI – nullità parziale – art. 1957 c.c.

“Deve, pertanto, ritenersi la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato inter partes e in particolare delle clausole 2,6 e 8. Ciò posto, l’eliminazione della deroga dell’art.1957 c.c. inserita nel contratto impone di ritenere l’estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine di sei mesi entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale. Non risulta contestato, infatti, che i rapporti bancari da cui trae origine la domanda monitoria siano stati chiusi il 30.6.2013. A fronte di tale dato temporale, risulta pacifico che la domanda nei confronti della debitrice principale sia stata formulata in epoca successiva alla scadenza prevista dall’art. 1957 c.c.. Deve, pertanto, accogliersi l’eccezione di decadenza formulata in memoria ex art. 183 c.p.c., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.”

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