Segnalazione nella categoria crediti a sofferenza in Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia – Mancanza di istruttoria da parte dell’intermediario circa la sussistenza della situazione equiparabile allo stato di insolvenza – Cancellazione con efficacia retroattiva – Proponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancanza del rimedio cautelare tipico

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