Ai fini del calcolo del tasso effettivo del contratto, devono essere calcolate anche le commissioni previste in caso di estinzione anticipata o di risoluzione per inadempimento del cliente

Due delle domande che ci vengono rivolte più spesso sono le seguenti:

1) Le penali per estinzione anticipata o in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, concorrono ai fini del calcolo del taeg per verificare se il tasso di interesse applicato è usuraio ex art. 644 c.p. ?

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2) In caso affermativo, le suddette penali devono essere prese in considerazione solo quando effettivamente il cliente abbia estinto anticipatamente il mutuo ( o finanziamento o leasing), o sia effettivamente risultato inadempiente nei confronti dell’istituto di credito, oppure devono essere prese in considerazione in ogni caso, e quindi anche se il cliente non abbia mai estinto anticipatamente il mutuo, né in tutto né in parte, né voglia farlo, e sia sempre risultato in regola con il pagamento di tutte le rate?

 

La risposta a questi due interrogativi è molto importante, perché spesso si commette l’errore di analizzare solo il tasso di mora del contratto, o altre irregolarità minori (indeterminatezza del tasso di interesse) e non si presta invece attenzione alle altre 3 ipotesi (oltre alla mora) in cui il tasso d’interesse può sforare il tasso soglia e risultare usuraio, e precisamente nei casi di:

1) TASSO MINIMO, o cosiddetto FLOOR (ne abbiamo parlato in altro articolo, clicca qui per leggerlo)

2) penale per ESTINZIONE ANTICIPATA

3) penale in caso di RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO del cliente;

Se non si analizzano anche queste possibili fonti di irregolarità che possono far emergere usura nel contratto, ci si preclude un enorme vantaggio competitivo nei confronti dell’istituto di credito, sia nel caso in cui il cliente debba difendersi in giudizio, sia nel caso in cui voglia avanzare una pretesa economica nella veste di parte attrice.

So che adesso la tua domanda è:

“ok interessante, ma se sostengo queste ipotesi sono poi coperto da giurisprudenza favorevole che ha già analizzato la fattispecie e dato ragione al cliente?”

La risposta è sì, esistono diverse sentenze di merito ed anche una Cassazione Penale che nessuno conosce.

Ecco l’elenco preziosissimo di tutte le sentenze che sino ad oggi (23 febbraio 2016) risultano favorevoli al cliente in tema di estinzione anticipata e risoluzione per inadempimento del cliente, e che si trovano tutte nella nostra Banca Dati gratuita:

 

Trib. Ascoli Piceno, 13.10.2015

Trib. Bari, 12.12.2014

Trib. Bari, 17.06.2015

Trib. Bari, 26.11.2014

Trib. Bari, 01.09.2015

Trib. Bari, 01.12.2015

Trib. Bari, 12.01.2016

Trib. Pescara, 28.11.2014

 

E la più importante di tutte:

Cassazione Penale 28928/2014

 

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Che cosa affermano sostanzialmente e sinteticamente tutte queste sentenze ?

Affermano che la penale per estinzione anticipata e quella prevista in caso di risoluzione per inadempimento del cliente devono essere considerate ai fini del calcolo del tasso effettivamente applicato al contratto perché rientrano nei c.d. “altri vantaggi usurari” di cui parla l’art. 644. C.p., 1° comma.

Viene così respinta la tesi sostenuta dalle banche secondo la quale le commissioni richieste nelle suddette ipotesi devono essere considerate come delle vere e proprie clausole penali, e che in quanto tali non possono essere considerate come connesse all’erogazione del credito al cliente.

 

Per quanto concerne la seconda delle domande evidenziate all’inizio, è importante osservare come la Cassazione Penale sia già da molto tempo orientata nel definire il reato di usura non più come istantaneo ad effetti permanenti ma come reato a consumazione prolungata; motivo per cui viene punito sia il momento commissivo (alla stipula del contratto) sia il momento consumativo ( al momento della percezione).

 

Ti consiglio vivamente di guardare questo video dell’Avv. Francesco Roli (15 minuti) che approfondisce sinteticamente i concetti espressi in questo breve articolo di presentazione.

Buona visione!

 Centro Anomalie Bancarie

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