L’ABF conferma il divieto di anatocismo dal 01.01.2014, decisione storica n. 7854 del 08.10.2015

 

Al CICR è affidata l’emanazione di una Delibera di Regolamentazione di natura tecnico-contabile, e non giuridica, della legge 147/2003

 

Divieto accesso non addettiTutti sappiamo bene che l’Art. 120 del TUB, che disciplina l’anatocismo nei contratti bancari, è stato modificato dall’art. 1, comma 69 della legge 147/2013.

Una non felicissima formulazione della norma, ha sostanzialmente introdotto il divieto di anatocismo nei contratti bancari a far data dal 01.01.2014.

Questa modifica normativa, tuttavia, non ha fatto altro che creare incertezza tra gli operatori del settore circa il momento di entrata in vigore della suddetta disposizione, tant’è che dottrina e giurisprudenza si sono divise nell’interpretazione della modifica suddetta.

Secondo una prima tesi, seguita da una parte della dottrina e da un certo numero di sentenze di merito, occorre attendere la delibera CICR di regolamentazione della norma (ad oggi non ancora emanata!!) per intendersi vietato l’anatocismo bancario ed effettivamente applicabile la disposizione normativa.

 

VUB nuovo

 

Secondo una certa parte della dottrina e di Tribunali, invece, la norma sarebbe di applicazione immediata, e quindi applicabile dal 01.01.2014, relegando la delibera CICR ad una funzione di regolamentazione di natura tecnico-contabile, e non di certo normativa, della modifica intervenuta con la legge 147/2013.

 

L’ABF, con decisione 7854 del 08.10.2015, ha sposato quest’ultima tesi spezzando un lancia a favore dei consumatori, delle aziende e dei cittadini.  CLICCA QUI per il testo integrale.

L’Avv. Francesco Roli, nel commentare la decisione storica dell’ABF, elenca brevemente tutte le sentenze di merito intervenute sino ad oggi sull’argomento, sia quelle a favore sia quelle contrarie alla decisione dell’arbitro bancario e finanziario.

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Roli 120 tub

Centro Anomalie Bancarie
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