L’ABF conferma il divieto di anatocismo dal 01.01.2014, decisione storica n. 7854 del 08.10.2015
Al CICR è affidata l’emanazione di una Delibera di Regolamentazione di natura tecnico-contabile, e non giuridica, della legge 147/2003
Tutti sappiamo bene che l’Art. 120 del TUB, che disciplina l’anatocismo nei contratti bancari, è stato modificato dall’art. 1, comma 69 della legge 147/2013.
Una non felicissima formulazione della norma, ha sostanzialmente introdotto il divieto di anatocismo nei contratti bancari a far data dal 01.01.2014.
Questa modifica normativa, tuttavia, non ha fatto altro che creare incertezza tra gli operatori del settore circa il momento di entrata in vigore della suddetta disposizione, tant’è che dottrina e giurisprudenza si sono divise nell’interpretazione della modifica suddetta.
Secondo una prima tesi, seguita da una parte della dottrina e da un certo numero di sentenze di merito, occorre attendere la delibera CICR di regolamentazione della norma (ad oggi non ancora emanata!!) per intendersi vietato l’anatocismo bancario ed effettivamente applicabile la disposizione normativa.
Secondo una certa parte della dottrina e di Tribunali, invece, la norma sarebbe di applicazione immediata, e quindi applicabile dal 01.01.2014, relegando la delibera CICR ad una funzione di regolamentazione di natura tecnico-contabile, e non di certo normativa, della modifica intervenuta con la legge 147/2013.