Il Tasso Floor nei contratti di Mutuo

Il “tasso floor” nei contratti di mutuo: validità delle clausole disciplinanti il c.d. tasso minimo; trasparenza e dovere di informazione nella fase di formazione del contratto.

tasso floorL’approfondimento elaborato dall’Avv. Roli ha ad oggetto la disciplina negoziale dei contratti di mutuo contenenti la clausola disciplinante il c.d. “tasso floor” e, in particolare, le regole da osservare affinché le suddette clausole si rivelino perfettamente valide ed efficaci.

Come è noto, viene definito tasso floor, o tasso minimo, quel limite percentuale al di sotto del quale non può scendere la misura degli interessi dovuti dal cliente alla banca.

Nei mutui a tasso variabile, normalmente, il tasso di interesse viene determinato avendo quale parametro di riferimento l’indice Euribor, di valore variabile, individuato singolarmente o sommato al valore percentuale dello spread. In questo meccanismo, lo scopo della clausola floor è quello di tutelare la banca da eventuali flessioni negative del valore dell’Euribor, in modo che, a prescindere dall’andamento di questo, il tasso di interesse dovuto dal mutuatario si arresti, in un ipotetico andamento decrescente, a quella percentuale minima prevista dalla clausola.

Ciò detto, il video di approfondimento si concentra sulle regole che le parti sono tenute ad osservare prima e durante l’esecuzione del contratto, in presenza di un negozio contenente la clausola floor e, nello specifico, sui doveri di trasparenza e correttezza cui è tenuta la banca in qualità di contraente forte, date le maggiori competenze tecniche e negoziali rispetto al cliente.

In primo luogo, occorre precisare che sul punto si è sviluppato un dibattito dottrinale circa la disciplina negoziale applicabile. Sotto il profilo finanziario, il tasso floor è considerato un particolare derivato, definito con il termine “opzione”; la natura di derivato dell’opzione floor e la sua collocazione tra gli strumenti finanziari, hanno indotto parte della dottrina a ritenere applicabile, ai mutui contenenti siffatta clausola, la disciplina prevista dal Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998); tuttavia, altra parte della dottrina, cui aderisce l’approfondimento in esame, sulla base della considerazione per cui le Istruzioni della Banca d’Italia del 26 luglio 2009 stabiliscono che i contratti in analisi sono soggetti alla diversa disciplina prevista dal Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), ritiene che l’opzione floor si configuri quale negoziazione di natura finanziaria inserita in un contratto complesso di natura non finanziaria, al quale, pertanto, devono applicarsi le regole previste dal TUB.

 

VUB nuovo

Le disposizioni del TUB che vengono in rilievo, nell’esame della validità delle clausole disciplinanti il tasso minimo, in un’ottica di corretta e completa informazione da parte dell’operatore finanziario, sono quelle disciplinate agli artt. 115 ss in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Queste, unitamente alle disposizioni codicistiche che impongono, sia nella fase di formazione che di esecuzione del contratto, di comportarsi secondo correttezza e buona fede, artt. 1337 e 1175 ss del Codice Civile, forniscono il quadro dei doveri informativi cui è tenuta la banca in presenza di contratti contenenti i cc.dd. tassi minimi.

Il cliente deve essere messo in condizione di fare una scelta consapevole, fornendogli tutte le informazioni necessarie finalizzate a rendere comprensibile la natura del floor, il carattere vantaggioso dello stesso per l’istituto di credito e il “corrispettivo” che gli spetta per la previsione di siffatta clausola contrattuale. Il floor, infatti, è un’opzione che la banca, in certa misura, acquista, dovendo fornire al cliente, quale corrispettivo, un diverso vantaggio, che può tradursi in un tasso di interesse inferiore o in una inferiore percentuale di spread, rispetto ad un contratto che non preveda il tasso minimo.

In altri termini, la banca, assicurandosi, attraverso la clausola floor, che il tasso di interesse non scenda al di sotto di una determinata soglia, acquista un vantaggio che è tenuta a bilanciare con un trattamento migliore, sotto altri profili, riservato al cliente.

Di tutto ciò, tuttavia, il cliente deve essere reso edotto nel momento della formazione del contratto, in modo che possa liberamente valutare l’opportunità dello scambio dei reciproci vantaggi, e possa consapevolmente decidere se quel determinato istituto di credito fornisca, in cambio del floor, un vantaggio migliore rispetto, ad esempio, ad un’altra banca, anche in un’ottica di ottemperanza del principio di libera concorrenza.

Non è sufficiente, quindi, che il contratto riporti semplicemente la misura numerica del floor, dovendo specificare la natura di quella singola negoziazione e soprattutto in che termini la banca bilancia quel vantaggio con uno diverso a favore del mutuatario: qual è il “prezzo” del floor per il mutuante.

Concludendo, quindi, risulta di fondamentale rilievo, ai fini della validità delle clausole disciplinanti i tassi minimi applicabili, che la banca abbia ottemperato ai doveri di trasparenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto previsti dagli artt. 115 ss del TUB nonché dall’art. 1337 e 1175 ss del Codice Civile.

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