Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia contabile avente ad oggetto l’accertamento di nullità parziale di contratto di prestito personale e ripetizione di indebito oggettivo

Contratto di prestito personale – Necessità, al fine della verifica del superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale degli interessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, che il tasso effettivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 108/1996, sia determinato a tale momento della pattuizione contrattuale – Sussiste

Contratto di prestito personale – Necessità, nell’ipotesi di verifica del superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale degli interessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, dal tasso effettivo, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 108/1996, pattuito originariamente in contratto, di rideterminazione dell’ammortamento contrattuale con espunzione di tutti gli interessi, competenze ed oneri, come sopra determinati, ed imputazione dei pagamenti dovuti al solo capitale, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., e, nell’ipotesi di contratto risolto per decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., di determinare il dare avere tra le parti contrattuali con imputazione di quanto già versato a titolo di interessi, competenze ed oneri non dovuti, al solo capitale, ai sensi dell’art. 181, comma 2, c.c. – Sussiste

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