L’art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013, esclude l’anatocismo dai rapporti bancari senza alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R.

Conto corrente – Interessi – Anatocismo – Art. 120 T.U.B. – Clausole anatocistiche applicate dall’1/1/2014 – Illegittimità – Ripetizione dell’indebito

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