La risposta della Cassazione al Governo: l’anatocismo bancario è illegittimo sia se trimestrale che annuale

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 15135 del 2.07.2014

( Autore dell’Articolo: LA LEGGE PER TUTTI, portale di informazione e consulenza per cittadini e aziende )

Anatocismo

Tutelati i clienti delle banche: lo stop alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non può giustificare quella annuale; errata la tesi secondo cui la pratica vietata potrebbe “rivivere” con altra periodicità.

Non è passata neanche una settimana da quando il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le banche, di applicare l’anatocismo bancario (leggi l’articolo: “Il Governo reintroduce l’anatocismo”) che la Cassazione, almeno per il pregresso, boccia su tutti i fronti la legittimità della pratica attuata sino ad oggi dagli istituti di credito. La sentenza, pubblicata proprio questa mattina

[1], interviene in un momento in cui l’argomento torna attuale e scottante.

Secondo la Corte, l’anatocismo su base trimestrale, applicato dalla banca sul conto corrente del proprio cliente, non può essere sostituito con uno di altra periodicità, come quello annuale.

In pratica, il quesito posto ai giudici della Cassazione è stato il seguente: “Nel rapporto di conto corrente bancario, una volta ritenuta la nullità della clausola contrattuale [imposta dall’istituto di credito al proprio cliente] che prevede l’anatocismo trimestrale in favore della banca stessa, è possibile per il giudice integrare il contratto con un’altra clausola contrattuale speciale, che preveda una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi, non prevista dalla legge?”

La risposta lapidaria fornita dalla Corte è stata la seguente: l’anatocismo trimestrale applicato sul conto corrente viola sempre la legge [2] e non può essere sostituito neanche con anatocismo di diversa periodicità (per esempio, annuale); anch’esso, infatti, sarebbe ugualmente illegittimo.

Già le Sezioni unite della Cassazione [3] avevano chiarito che l’anatocismo è sempre contrario all’ordinamento: e non solo quando applicato ogni tre mesi. Ciò perché non esiste alcun uso normativo che giustifichi, nel settore bancario, una deroga al divieto che la legge [2] pone all’anatocismo.

Infatti, come noto, il codice civile [2] precisa che la pratica di calcolare gli interessi sul capitale addizionato agli interessi già scaduti (appunto, l’anatocismo) è illegittima salvo che non sia prevista da usi normativi: usi che, nel nostro ordinamento, non esistono!

Pertanto non è corretto ritenere – come vorrebbero le banche – che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella stessa giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale.

Questo discorso, come detto in apertura, investirà i saldi debitori dei conti maturati sino ad oggi. Quando diventerà invece efficace la nuova legge appena varata (in sordina) dal Governo, l’anatocismo su base annuale tornerà legittimo.

[1] Cass. sent. n. 15135 del 2.07.2014.[2] Art. 1283 cod. civ.[3] Cass. S.U. sent. n. 24418/2010.

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